Si riporta la raccolta delle principali misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Testo completo del Decreto Legge CuraItalia del 17 marzo 2020, n. 18
Il 28 marzo è stato firmato il DPCM Fondo di solidarietà comunale 2020: i criteri di formazione e di riparto
Misure a sostegno del lavoro
Art. 19
Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
E’ prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per un periodo massimo di 9 settimane, decorrente dal 23 febbraio u.s., entro il mese di agosto 2020. Sono previste procedure semplificate derogando ai limiti previsti dalla normativa vigente, come ad esempio l’esclusione del versamento del contributo addizionale.
Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria (art.20)
Art. 21
Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso
E’ prevista la possibilità, per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, di presentare domanda di trattamento ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane, dispensandole dal versamento dei contributi addizionali, escludendo i periodi di coesistenza dei trattamenti dal limite massimo di durata e derogando ai termini procedimentali di legge; lo stesso viene reso possibile per i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che hanno già in corso un assegno di solidarietà e che possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per il medesimo periodo.
In questi casi la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce i trattamenti già in corso.
Art. 22
Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga
In via residuale, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, può essere riconosciuta la cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato – che non possano beneficiare delle vigenti tutele per i casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, in costanza del rapporto di lavoro – per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 9 settimane.
Messaggio numero 1287 del 20-03-2020_Allegato n 1 sulle “Prime informazioni su Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga”
Il Decreto “Cura Italia” ha introdotto alcune tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, mediante l’utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga.
Con la Circolare INPS del 28 marzo 2020 n. 47, si illustrano le misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché sulla gestione dell’iter concessorio relativo alle medesime misure previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto.
Art. 23
Congedo Parentale
Per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo u.s., a sostegno dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, a seguito della sospensione del servizi per l’infanzia e scolastici, viene introdotta la possibilità di usufruire:
- per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni con corresponsione di una indennità pari al 50% della retribuzione. Ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti, il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
- Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa.
- Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del d.lgs. n. 151/2001, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo in questione con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
- Fermo restando il limite di età, ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata spetta un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
- La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
- Ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.
Le disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.
Voucher Baby-Sitter
In alternativa al congedo, a partire dall’entrata in vigore di tale Decreto, per tali categorie di lavoratori privati – e altresì per i lavoratori autonomi non iscritti all’Inps – è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.
Per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e i dipendenti pubblici del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, è prevista una disciplina ad hoc ex art. 25 del Decreto.
Con la Circolare INPS 24 marzo 2020 n. 44, l’Istituto fornisce le indicazioni in merito ai requisiti, alla misura del beneficio, alle modalità di compilazione della domanda e all’erogazione del bonus mediante il Libretto Famiglia.
Art. 24 Legge 104/92
Il numero di giorni di permesso retribuito è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.
Le modalità operative sono stabilite dall’INPS.
Il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese; con il Messaggio, l’Inps fornisce una prima sintetica illustrazione relativa agli aventi diritto e alla fruizione dei congedi parentali e del bonus baby-sitting, nonché alla estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, benefici che trovano applicazione anche per i dirigenti.
Con il Messaggio n. 1281 del 20-03-2020 l’INPS ha fornito le prime informazioni operative su alcune prestazioni. Nella Scheda Informativa_Allegato n 1 al messaggio si forniscono indicazioni su congedi parentali, permessi legge 104 e bonus baby-sitting.
La Circolare INPS 25 marzo 2020 n. 45 fornisce le istruzioni operative per la fruizione dei congedi parentali e dei permessi retribuiti. Vengono fornite, inoltre, le indicazioni sulla compilazione delle denunce contributive UNIEMENS per i datori di lavoro.
Art. 26
Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.
Art. 27 ss.
Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Ai liberi professionisti titolari di Partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
Tale indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata dall’INPS, previa domanda.
Stessa indennità è riconosciuta agli iscritti alla gestione speciale dell’AGO, ai lavoratori agricoli, ai lavoratori stagionali del settore turistico e degli stabilimenti termali (art. 28 ss.).
Tali indennità non sono tra loro cumulabili (art. 31).
Il Messaggio n. 1288 del 20-03-2020_Allegato n 1 fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di cinque indennità previste per il mese di marzo 2020 a favore di particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati e le prime indicazioni operative. L’Inps sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti.
Le domande per usufruire della prestazione “indennità 600 euro” potranno essere presentate a partire dal 1°aprile 2020.
Circolare INPS 30 marzo 2020 n. 49
Con riferimento al bonus previsto in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria diversi dall’Inps danneggiati dalla situazione epidemiologica da Covid-19, a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020 che fissa le modalità di attribuzione della suddetta indennità, prevista dal Decreto “Cura Italia”.
Art. 33
Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
Sono ampliati da 68 a 128 giorni i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi nell’anno 2020, mentre per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Ampliati altresì di 60 giorni i termini (ordinariamente fissati a 30 giorni) previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore.
Messaggio n. 1286 del 20-03-2020_Allegato n 1 sulla “Proroga del termine di presentazione delle domande di NASPI, di DIS-COLL e di disoccupazione agricola”
Il Messaggio INPS precisa che verranno riesaminate d’ufficio:
- le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 che sono state respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), verranno riesaminate d’ufficio;
- le domande di incentivo all’autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte perché presentate fuori termine;
- le prestazioni di NASpI e DIS-COLL che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione del reddito annuo presunto qualora l’attività lavorativa per la quale è richiesta la suddetta comunicazione sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020.
Per le domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 da presentarsi nell’anno 2020, il termine di presentazione è prorogato al 1° giugno 2020; pertanto, le domande di disoccupazione agricola, saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo 2020 e fino al giorno 1° giugno 2020.
Art. 34
Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale
A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.
Art. 39
Disposizioni in materia di lavoro agile
Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona disabile hanno diritto a svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile, purché tale modalità sia compatibile con la tipologia di prestazione.
Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.
Art. 46
Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, è precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Durante tale periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può procedere ad un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.
Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese
Art. 60
Rimessione in termini per i versamenti
Il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo.
Risoluzione n.12/E dell’Agenzia delle Entrate sulla “Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – primi chiarimenti”
Art. 61
Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo.
I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Art. 62
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
Sono sospesi gli ulteriori adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, per il periodo dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
I versamenti sospesi dei predetti soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Art. 63
Premio ai lavoratori dipendenti
Ai titolari di reddito da lavoro dipendente con reddito annuo lordo di importo non superiore a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, che non concorrono alla formazione del reddito (in proporzione al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro).
Art. 64
Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Art. 66
Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
Alle predette erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 viene estesa anche la deducibilità delle donazioni prevista per i soggetti titolari di imprese ai sensi dell’articolo 27 Legge n. 133/99, per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni.
Art. 67
Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori
Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello.
Art. 68
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Ulteriori disposizioni
Art. 87
Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali
Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.
Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le predette modalità lavorative.
Per approfondire è possibile consultare le risposte alle domande più frequenti in merito alle disposizioni contenute nel Decreto 18/2020 http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html?s=2