Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020
Il Presidente del Consiglio, Conte ha firmato il DPCM che introduce ulteriori misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale dal 23 marzo al 3 aprile 2020.
Il Decreto prevede la sospensione di tutte le attività industriali e commerciali, con alcune eccezioni e precisazioni che riguardano una serie di ambiti, riconducibili direttamente o indirettamente a quelli della salute e dell’agroalimentare, individuati nel Decreto. Inoltre:
- E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
- le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1 del decreto, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva,
Le imprese le cui attività sono sospese, hanno facoltà di completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Le disposizioni del decreto si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
- Testo integrale del DPCM del 22 marzo 2020
- Modifiche al DPCM 22 marzo 2020 (Decreto del MISE pubblicato sulla GU Serie Generale n. 80 del 26 marzo 2020).
L’elenco dei codici previsti dall’allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 è sostituito dall’allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore dal 26 marzo.
DPCM 22 marzo 2020 – Comunicazione attività alla Prefettura territorialmente competente
Per scaricare i modelli della comunicazione alle Prefetture per la prosecuzione delle attività di cui alla Lettera d) e Lettera g) e della comunicazione alle Prefetture per la prosecuzione delle attività di cui alla Lettera h):
http://www.prefettura.it/milano
http://www.prefettura.it/monzaebrianza
http://www.prefettura.it/sondrio
Ordinanza Regione Lombardia del 21 marzo, integrata e modificata il 22 marzo 2020
L’Ordinanza per la Lombardia, firmata dal Presidente Fontana qualche ora prima del decreto impone ulteriori limitazioni per la regione, per la gestione dell’emergenza da Coronavirus.
Le disposizioni producono effetto dal 22 marzo fino al 15 aprile 2020.
Ultimo aggiornamento 27 marzo 2020