Con l’approssimarsi delle scadenze per la presentazione della dichiarazione dei redditi riteniamo utile portare all’attenzione dei Soci un approfondimento in merito allea detraibilità fiscale delle spese sanitarie del dirigente pensionato, in particolare se sostenute dal FASI in convenzione diretta.
Come noto, il contributo al FASI a carico del dirigente pensionato non è deducibile dal reddito fiscalmente imponibile (principio espressamente chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 78/E del 2004). Dal momento che non vi è alcuna deducibilità del contributo al Fondo sanitario, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 21/E del 2010, ha confermato che le spese mediche sostenute dal pensionato e rimborsate dal Fondo sono detraibili dall’imposta lorda pari al 19%, per la parte che eccede euro 129,11.
Nell’ambito di cui sopra si è posta la questione legata alla detraibilità delle spese mediche del dirigente pensionato nel caso in cui non sia quest’ultimo a sostenere il costo della prestazione medica ma sia il Fondo sanitario a farsi direttamente carico della prestazione, ovvero sia quando il pensionato usufruisce delle prestazioni sanitarie delle strutture mediche che sono in convenzione diretta col Fondo.
Tenuto conto della normativa in materia di tracciabilità delle spese mediche ai fini della detrazione al 19% si può affermare che per godere della detrazione rispetto alle prestazioni sanitarie pagate direttamente dal FASI, il dirigente pensionato dovrà fornire la fattura sulla quale viene indicata la data del pagamento da parte del FASI o, accanto alla fattura generica, una certificazione della Cassa nella quale vi sono indicati i riferimenti della fattura e quando è stata pagata.
A tale proposito si evidenzia che per le prestazioni in convenzione diretta che venissero effettuate dai dirigenti pensionati nei mesi finali dell’anno, il fatto che il pagamento da parte del FASI possa slittare nell’anno successivo a quello della fruizione della prestazione sanitaria, potrebbe determinare, in virtù del principio di cassa, che la detrazione della prestazione debba essere richiesta nel anno d’imposta successivo rispetto a quello di effettiva fruizione della prestazione sanitaria.