Con la Circolare n. 27 del 7 novembre scorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, tra l’altro, il testo dell’Istanza, da presentare alle DTL competenti, per la domanda di accesso alla sesta salvaguardia tramite la quale sono stati tutelati altri 32.100 lavoratori la cui decorrenza di pensione – tranne per i soggetti in mobilità per cui valgono anche i “vecchi requisiti” – deve perfezionarsi entro il 6 gennaio 2016, rispettivamente:
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5.500 lavoratori in mobilità ex art. 2, comma
“a” della legge 22 ottobre 2014, n. 147. In tal caso devono essere stati collocati in mobilità ordinaria con accordo stipulato entro il 30.12.2011; devono aver cessato il rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012; possono essere stati autorizzati ai versamenti volontari anche dopo il 4.12.2011 e devono perfezionare i requisiti per la pensione, anche con la contribuzione volontaria, entro 12 mesi dal termine della mobilità.
La domanda dovrà essere presentata all’Inps, tramite apposita modulistica che fornirà l’Istituto. -
12.000 lavoratori, ex art. 2, comma
“b”, della Legge 22 ottobre 2014, n. 147,
autorizzati ai versamenti volontari prima del 4.12.2011 che:
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abbiano almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6.12.11 anche se rioccupati dopo il 4.12.2011 con esclusione di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
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anche senza un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6.12.11 ma che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
La domanda dovrà essere presentata all’Inps in via telematica, tramite apposita modulistica che fornirà l’Istituto. -
8.800 lavoratori,
ex Art. 2, comma “c” della Legge 22 ottobre 2014, n. 147, tra cui:-
i lavoratori cessati con accordo individuale o collettivo entro il
31.12.2012, che abbiano sottoscritto l’accordo, individuale o collettivo, entro il 31.12.2011 anche se rioccupati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro
con esclusione di lavoro dipendente a tempo indeterminato. -
Lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro a seguito di risoluzione unilaterale
tra il 1.1.2007 ed il 31.12.2011 anche se rioccupati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro
con esclusione di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
In entrambi i casi la domanda deve essere presentata alla DTL competente tramite la modulistica qui allegata.
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1.800 lavoratori, ex Art. 2, comma
“d” della legge 22 ottobre 2014, n. 147, che nell’anno 2011
hanno usufruito di permessi ex L. 104/1992 per l’assistenza di parenti disabili e che pertanto, nel corso dell’anno 2011, risultano essere in concedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del d.lgs 151/2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni.
La domanda deve essere presentata alla DTL competente tramite la modulistica qui allegata. -
4.000 Lavoratori ex Art. 2, comma
“e”, della Legge 22 ottobre 2014, n. 147, con
contratto a tempo determinato cessati dal servizio nel periodo dal 01.01.2007 al 31.12.2011 e non più rioccupati con contratti a tempo indeterminato.
La domanda deve essere presentata alla DTL competente tramite la modulistica qui allegata.
L’istanza, completa di tutta la documentazione, dovrà essere presentata alla sede competente entro il 5 gennaio 2015.