La GSR Fasi è andata in pensione. Com’è noto infatti la Gestione, che erogava ai dirigenti licenziati una prestazione in denaro come sostegno al reddito, differenziata nella durata in relazione all’età del dirigente, ha cessato di esistere dal 1° gennaio 2015.
Con il C.C.N.L. stipulato il 30 dicembre 2014 erano state introdotte a favore del dirigente involontariamente inoccupato nuove tutele ispirate ad una logica di welfare consistenti nella istituzione di una copertura sanitaria, di una copertura assicurativa e di iniziative di politiche attive, orientamento, formazione e placement.
Ora, a seguito dell’approvazione del nuovo Statuto Fasi e del Regolamento 2. GS-Fasi entrati in vigore il 25 gennaio 2017, la new entry GS-Fasi ha iniziato a muovere i primi passi.
Indichiamo di seguito, in sintesi, i contenuti delle nuove prestazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.
A CHI SPETTA
Ai dirigenti licenziati (esclusa la giusta causa ex art. 2119 Cod. Civ.) non pensionabili che:
– non abbiano una retribuzione lorda annua onnicomprensiva superiore a euro 225.000 nell’anno antecedente a quello della risoluzione del contratto;
– abbiano maturato una anzianità nella qualifica dirigenziale con applicazione del CCNL DAPBS non inferiore a 18 mesi, anche discontinui;
– siano beneficiari della Naspi;
– siano iscritti all’Agenzia del Lavoro Fondirigenti (CLICCA QUI per ottenere il certificato);
– si impegnino ad aderire alle iniziative messe in atto da Fondirigenti ai fini della ricollocazione.
LE TUTELE
Le nuove tutele GS-Fasi per una durata non superiore a 12 mesi consistono in una:
– copertura sanitaria (Fasi e Assidai);
– copertura assicurativa per morte e invalidità permanente per un capitale non superiore, in prima applicazione, a 100.000 euro.
Restano invece ancora da definire le iniziative di politiche attive, orientamento, formazione e placement previste dal Contratto Collettivo del 30 dicembre 2014.
DA QUANDO
La decorrenza è fissata dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e comunque non prima della cessazione del rapporto di lavoro da intendersi, ove presente il preavviso, come scadenza dello stesso anche se sostituito dalla relativa indennità.
COSA FARE
Il dirigente deve inoltrare apposita domanda alla GS-Fasi (CLICCA QUI per scaricare la domanda alla GS-Fasi) entro e non oltre 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro da intendersi, ove presente il preavviso, come scadenza dello stesso anche se sostituito dalla relativa indennità.
ATTENZIONE
Il mancato rispetto del termine comporterà la decadenza dal beneficio delle tutele.
Per un approfondimento della nuova disciplina GS-Fasi si rinvia a:
– Art.2 lett. H Statuto Fasi; (CLICCA QUI per l’Art.2 lett. H dello Statuto Fasi)
– Regolamento 2. GS-Fasi (CLICCA QUI per leggere il Regolamento)
– Circolare Federmanager n. 2624/2017 (CLICCA QUI per la Circolare Federmanager)
Per ulteriori chiarimenti scrivere a: sindacale@aldai.it
Milano, 9 giugno 2017