L’Agenzia delle Entrate si è recentemente pronunciata sulla fiscalità applicabile alla prestazione in Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) emanando la Risoluzione n. 9/E del 16 febbraio 2022 con la quale chiarisce che “la misura dell’aliquota applicabile in base a quanto previsto dal comma 4-ter dell’articolo 11 del d. lgs. n. 252 del 2005 non possa cristallizzarsi al momento dell’accettazione della richiesta della RITA, ma continui a degradare, in ragione dell’aumentare dell’anzianità di iscrizione al fondo, anche in corso di erogazione della RITA medesima”.
Previndai ha, pertanto, provveduto ad aggiornare i propri sistemi di calcolo e ad applicare, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, il sopra citato più favorevole criterio alle prestazioni in RITA in corso di erogazione. Per quanto erogato in precedenza, nell’area personale del sito Previndai è disponibile un prospetto di dettaglio di calcolo che, oltre a riportare la fiscalità applicata mese per mese, riporta anche quella ricalcolata in base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Chi fosse interessato a presentare l’istanza di rimborso all’Amministrazione Finanziaria trova nell’area MyFeder riservata ai Soci la bozza dell’istanza e le istruzioni per la presentazione.
Ricordiamo che la richiesta deve essere avanzata entro 48 mesi dal versamento delle imposte da parte del Fondo che avviene entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione della prestazione.