L’INPS, con il messaggio n. 2338 del 23.07.2025, ha comunicato di avere effettuato un’operazione mirata alla retrodatazione delle prestazioni di accompagnamento a pensione finalizzate alla pensione di vecchiaia. Ciò a seguito delle disposizioni di cui alla circolare Inps n. 142/2021 che ha definitivamente chiarito che la decorrenza della pensione liquidata a seguito di Isopensione o Espansione è definita sulla base delle speranze di vita vigenti al momento del pensionamento.
Pertanto, sulla base del Decreto Ministeriale 18 luglio 2023 (GU n.243 del 17.10.2023) relativo agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2025/2026, la prestazione di esodo finalizzata alla pensione di vecchiaia verrà erogata fino al compimento del requisito dei 67 anni di età.
L’INPS con il medesimo messaggio ha precisato che:
- Al compimento dei 67 anni, e fermo restando il perfezionamento dei 20 anni di anzianità contributiva, cesserà la prestazione di esodo e dal 1° giorno del mese successivo decorrerà la pensione di vecchiaia previa domanda degli interessati.
- sono interessate le prestazioni di esodo finalizzate a perfezionare la pensione di vecchiaia e cioè quelle varate a seguito delle procedure di isopensione di cui alla legge 92/2012 e del contratto di espansione di cui all’art. 41 comma 5 bis del D.Lgs. 148/2015. Non lo sono invece le prestazioni di esodo erogate dai Fondi di solidarietà bilaterali che erogano l’assegno straordinario.
Pertanto, coloro che compiranno i 67 anni di età tra agosto 2025 e dicembre 2026 dovranno presentare la domanda di pensione di vecchiaia entro la fine del mese di compimento del 67esimo anno di età per evitare che si creino cospicui indebiti che verranno portati in detrazione dagli arretrati di pensione con effetto dalla retrodatazione della stessa.
Per tutti gli altri soggetti che avessero già compiuto il requisito dei 67 anni prima del range temporale sopra indicato, Inps ha inviato gli elenchi delle posizioni alle sedi di competenza per la relativa trattazione. Per questi ultimi lavoratori, infatti, non sarà sufficiente la presentazione della domanda di pensione ma occorrerà che la seda gestisca sia l’indebito relativo alla prestazione di esodo sia il recupero da parte delle aziende della relativa contribuzione correlata versata in eccesso.
