Con riferimento a quanto in oggetto, riportiamo la lettera del Presidente CIDA Giorgio Ambrogioni
“Cari Colleghi,
il breve Comunicato diffuso dalla Corte Costituzionale, di cui allego copia, dà notizia della decisione assunta ieri in Camera di Consiglio, cui dovrà seguire nei prossimi giorni la pubblicazione della sentenza, completa della intera motivazione, che consentirà un’analisi più approfondita delle ragioni alla base della decisione, che va in direzione opposta rispetto a quella adottata con la sentenza della stessa Corte n. 116/2013, chiamata a risolvere analoga questione di illegittimità costituzionale, su analogo prelievo straordinario sulle pensioni più elevate.
La Corte con il Comunicato di ieri, per affermare la legittimità costituzionale del prelievo disposto con la L. 147/2013, richiama il carattere “del tutto eccezionale della crisi contingente e grave del sistema”, ma ciò facendo non aggiunge alcun elemento di valutazione differenziale rispetto alla disciplina del precedente prelievo pensionistico disposto con il DL 98/2011, che pure presentava i caratteri della straordinarietà, in quanto previsto per un triennio e inserito nell’ambito di altre “Disposizioni urgenti di stabilizzazione finanziaria” (così era rubricato il DL 98/2011, convertito in L:111/2011).
La Corte accenna inoltre al fatto che il prelievo in questione “rispetti il principio di progressività…e sia sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più alte..”.
Anche in questo caso, si tratta di elementi caratteristici che erano già presenti nel precedente prelievo, eppure ritenuti costituzionalmente illegittimi dalla Corte con la sua sentenza n. 116/2013. In quell’occasione, infatti, giudicandolo in comparazione con l’analogo prelievo di solidarietà previsto per tutti i contribuenti non pensionati, la Corte aveva rilevato che “a fronte di un analogo fondamento impositivo, dettato dalla necessità di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha scelto di trattare diversamente i redditi dei titolari di trattamenti pensionistici: il contributo di solidarietà si applica su soglie inferiori e con aliquote superiori, mentre per tutti gli altri cittadini la misura è sui redditi oltre 300.000 euro lordi annui, con un’aliquota del 3 per cento, salva in questo caso la deducibilità dal reddito”.
Da qui muoveva il rilievo conclusivo della Corte (sentenza 116/2013), secondo la quale “se da un lato l’eccezionalità della situazione economica che lo Sato deve affrontare è suscettibile di consentire il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti i cittadini necessitano, dall’altro ciò non può e non deve determinare ancora una volta un’obliterazione dei fondamentali canoni di uguaglianza, sui quali si fonda l’ordinamento costituzionale”.
In conclusione, dal Comunicato della Corte non si riesce ancora a cogliere il perno differenziale rispetto alla passata sentenza, della decisione assunta ieri.
In questo contesto, in realtà l’unico elemento peculiare che si coglie nel Comunicato, è il richiamo al fatto che nella specie “si tratti di un contributo di solidarietà interno al circuito previdenziale”.
A questo riguardo, solo la motivazione della Sentenza, quando sarà depositata, potrà dirci quanto questo aspetto sia in grado da solo di sorreggere la legittimità costituzionale del prelievo odierno sulle pensioni, tenendo conto anche di quanto tre anni fa la Corte aveva ammonito proprio sulla “irragionevolezza dell’intervento settoriale che appare ancora più palese, laddove si consideri che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita, sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie, risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese dai cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro” (C. Cost. 116/2013).
Quanto ora osservato, unito al fatto che anche la decisione di ieri sembra abbia rimarcato la natura eccezionale e straordinaria del prelievo, dovrebbe impedire che il legislatore possa disporre in futuro analoghe misure depressive.
Da notare, infine, che la Corte non fornisce alcuna anticipazione relativamente all’altra questione, pure discussa ieri, ossia quella sulla previsione che, per il triennio 2014-2016, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), è riconosciuta nella misura rispettivamente del 100%, del 75%, del 50% e del 40%.
Per questa naturalmente occorrerà attendere il deposito della sentenza.
Nell’assicurare la massima attenzione al tema, specie in vista della prossima Legge di Stabilità, sarà nostra cura aggiornarvi sugli sviluppi di una situazione che resta delicata e che va “gestita” con il dovuto senso di equilibrio.
Grazie per l’attenzione e cordiali saluti”
Giorgio Ambrogioni – Presidente CIDA
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