Nella Legge 145 del 30 dicembre 2018, la c.d. Legge di Bilancio, sono state inserite, tra i vari provvedimenti, alcune disposizioni rilevanti ai fini previdenziali.
Innanzitutto è stata prevista, per il periodo 2019 – 2021, una nuova disciplina per il calcolo della perequazione sulla base di aliquote decrescenti relative ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 9 volte il trattamento minimo (la precedente disciplina, valida dal 2014 al 2018, considerava invece i trattamenti fino a 6 volte il minimo) da determinare secondo la seguente tabella:
Trattamenti pensionistici | DA | A | Indice di Perequazione | |
Sino a 3 volte il minimo | – | € 1.522,26 | 100% | |
Oltre 3 e fino a 4 volte il minimo | € 1.522,27 | € 2.029,68 | 97% | |
Oltre 4 e fino a 5 volte il minimo | € 2.029,69 | € 2.537,10 | 77% | |
Oltre 5 e fino a 6 volte il minimo | € 2.537,11 | € 3.044,52 | 52% | |
Oltre 6 e fino a 8 volte il minimo | € 3.044,53 | € 4.059,36 | 47% | |
Oltre 8 e fino a 9 volte il minimo | € 4.059,37 | € 4.566,78 | 45% | |
Oltre 9 volte il minimo | € 4.566,79 | – | 40% |
- Con effetto dal 1 gennaio 2019 e per la durata di 5 anni, è stata introdotta la riduzione percentuale progressiva per le pensioni eccedenti i 100.000 euro lordi annui secondo le seguenti aliquote:
– il 15% della parte eccedente i 100.000 € e fino a 130.000 €;
– il 25% della parte eccedente i 130.000 € e fino a 200.000 €;
– il 30% della parte eccedente i 200.000 € e fino a 350.000 €;
– il 35% della parte eccedente i 350.000 € e fino a 500.000 €;
– il 40% della parte eccedente i 500.000 €.
Il provvedimento interessa tutte le pensioni dirette e le pensioni calcolate con il sistema retributivo e misto essendo state esplicitamente escluse solo quelle calcolate interamente con il sistema contributivo.
E’ stata tuttavia introdotta una “clausola di salvaguardia” per effetto della quale l’importo complessivo dei trattamenti pensionistici a seguito dell’applicazione della nuova riduzione non possa essere inferiore a 100.000 euro lordi annui.
Sono escluse da tale prelievo le pensioni di invalidità, quelle ai superstiti nonché quelle a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche.
Inoltre, al fine di dare attuazione ad interventi in materia pensionistica nonché ad incentivi per l’assunzione di lavoratori giovani, è stato istituito un fondo, denominato “Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani”. Con appositi Decreti Attuativi, nei limiti della disponibilità finanziaria del fondo, si provvederà a dare esecuzione a vari provvedimenti anche pensionistici tra i quali dovrebbero essere previsti “Quota 100”, nuova “Opzione Donna”, etc.
Sindacale, Previdenziale e Fisco ALDAI